Dipartimento: Scienze Criminologiche |
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Scritto da Administrator |
Venerdì 20 Agosto 2010 00:00 |
Il Dipartimento di Scienze Criminologiche, in collaborazione con Istituto MEME, ha lo scopo di formare specialisti nelle Scienze Criminologiche (Criminologia, Criminalistica, Tecniche Investigative) per operare nei settori: peritale – forense, penitenziario, minorile, sociale, familiare, scolastico, giudiziario, vittimologico. È aperta a laureati e a professionisti con comprovata esperienza sul campo. Inoltre coordina servizi e funzioni operative.
Prospettive di lavoro
• Il criminologo - che abbia conseguito una laurea in giurisprudenza (equipollente) o, in medicina e chirurgia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia - può operare nel settore penitenziario in qualità di criminologo clinico, sulla base dell’art. 80 dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche). In quest'articolo si legge, al 4° comma, che “per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica ...”. Attualmente, in attesa di una nuova normativa, ai fini della selezione sono privilegiate specializzazioni in criminologia, criminologia clinica, altre specializzazioni equipollenti, corsi universitari sulle discipline criminologiche, ossia un periodo biennale di ricerca didattica accademica formalizzata, svolta presso un Dipartimento o un Istituto universitario di materia criminologica risultante dal direttore e vistata dal Preside della rispettiva Facoltà. • Il criminologo - che abbia conseguito una delle lauree sopra indicate - può presentare domanda per lavorare come esperto presso il tribunale di sorveglianza. L’art. 70 della legge n. 354 (modificato dall’art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e integrato dall’art. 80 dell’ordinamento penitenziario) stabilisce che il tribunale di sorveglianza è costituito, quanto alla componente non togata, anche da professionisti esperti in criminologia clinica, nonché da docenti in Scienze Criminalistiche. Sulla base della circolare n. P-92-9637 del 25 giugno 1992 (Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei tribunali di sorveglianza) del Consiglio superiore della magistratura, è possibile affermare che la qualifica di “esperto” conduce a ravvisare nel componente privato del tribunale di sorveglianza un “cittadino estraneo alla magistratura” (secondo il disposto del 2° comma dell’art. 102 della Costituzione) che appartiene all’ordine giudiziario ed è chiamato a integrare organi della giurisdizione in ragione della sua competenza specifica. Ciò comporta una particolare attenzione all’effettivo possesso di tale qualificata idoneità. La qualifica di “esperto” non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l’ulteriore attributo di “professionista” ne rende, a parere del CSM, di fatto, imprescindibile l’ottenimento. Quanto al docente di scienze criminalistiche, si può ricondurre a tale qualifica anche l’addetto alla didattica universitaria in senso lato. • Il criminologo può operare come esperto per l’attività di consulenza presso il tribunale per i minorenni. L’art. 9 del dpr 22 settembre 1988, n. 448 (Accertamenti sulla personalità del minorenne) afferma, infatti, al 2° comma: "Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”. Tra questi esperti vi è il criminologo. • Il criminologo può far parte, in qualità di giudice onorario, del Tribunale per i minorenni. All’art. 2 del RDL 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e composizione dei Tribunale per i minorenni) si afferma: “In ogni sede di Corte d’appello, o di sezione di Corte d’appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte d’appello, che lo presiede, da un magistrato del tribunale, e da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno d’età”. • Il criminologo può svolgere la funzione di consulente dei Centri per la giustizia minorile. L’art. 7, comma 6, del D.L. 28 luglio 1989, n. 272 (Centri per la giustizia minorile) afferma che “i centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni”, tra i quali può essere annoverato il criminologo. All’art. 8 (Servizi dei centri per la giustizia minorile) si afferma che i servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile “si avvalgono, nell’attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia”. • Il criminologo può lavorare come consulente esterno delle amministrazioni locali in progetti di prevenzione, in interventi a favore delle vittime di reato e in attività di mediazione.
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Ultimo aggiornamento Sabato 06 Aprile 2013 14:04 |